CESSIONE QUINTO STIPENDIO
TITOLO I - DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE
DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI
Art.1
(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità
di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti)
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve
le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi,
i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni,
le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi
di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni,
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi
altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od
anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese
le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati)
e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni
o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati
e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed
in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche-
il personale dipendente dal Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché
le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione
e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato
e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo
1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti
limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di
ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto
di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri
enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti
dal rapporto d'impiego e di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto
di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province
ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato
o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso
delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire
una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano
anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una
quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute,
salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso
anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
Art.5
(Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio
e salario)
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli
altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. i possono
contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote
dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare
di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi
non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite
dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo
degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento
si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
TITOLO II - DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI
IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO
Art.6
(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà
di cessione)
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre
prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività
di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego
o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso
e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi
trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti
per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione
degli articoli 13 e 23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà
di cessione)
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente
articolo non può essere esercitata da chi non abbia
compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto
di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di
quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per
gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca
1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla
polizza di assicurazione dei combattenti, nonché
per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra
1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano
ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano
ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per
gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati
o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati
militari)
Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art.
6;
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle
varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente
a servizio dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in
servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati
riassunti in servizio sedentario, ed inoltre quelli i quali,
avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente
effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico
ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche
il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile
per il futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze
armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra,
aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della facoltà di cessione)
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche
al personale dipendente dal Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio
nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale
dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica
e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali
che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello
Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti
in enti autonomi)
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì,
al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti
governativi di istruzione superiore e di istruzione classica,
scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti
in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia
stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di
contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente
i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà di cessione per il personale
delle Ferrovie dello Stato)
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti
verso cessione di quote di stipendio o salario è
regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano
le disposizioni del presente titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere prestiti)
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati
dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10,
verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto
gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati
e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto
nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione
legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti
il credito escluse quelle costituite in nome collettivo
e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti
di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni)
E' costituito presso il Ministero del tesoro il "
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato " amministrato,
con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza
legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio
di ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro
i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di
quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione
del Fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote
di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello
Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi
di accertate necessità familiari, entro i limiti
delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico
al Fondo.
Art.21
(Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati
con garanzia del Fondo)
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario
concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare
da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati
e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e
nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano
col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede
la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno
della somministrazione del mutuo purché tale somministrazione
sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia,
osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo
seguente.
Art.23
(Casi di licitazione della durata dei prestiti)
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire
il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni
in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre
un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili
quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto
al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in
servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura
non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti
siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale
limite di età per il loro collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo
8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione
di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per
la fine della posizione speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti)
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento,
di avere sana costituzione fisica;
b) gli impiegati che siano compiuto i sessantacinquesimo
anno di età o che lo compiano entro il mese successivo
a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati
che abbiano compiuto o compiano nell'anzidetto termine,
sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque,
se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attività di servizio.
La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali
che si trovino nelle posizioni indicate nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della concessione dei prestiti
e della garanzia)
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo,
l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che
esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero
potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la
limitazione o il diniego della concessione del prestito
diretto o della garanzia, può revocare la concessione
del prestito diretto o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti)
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al
tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme
richiesta del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22,
con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio
dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo
allo atto della somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno
del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito
è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi,
si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi)
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso
o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per
spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le
forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente
della Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari
al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque
anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre
il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi
con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e
con le forme di cui alla lettera a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi
effetti)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata,
alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari,
dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio
o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato o da altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto,
rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo
del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione
al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.
Art.29
(Versamento delle quote trattenute per cessione)
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione
debbono essere versate all'istituto cessionario entro il
mese successivo a quello in cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse
sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per
il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate
in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel
mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle
quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai segretari
comunali - Azioni per mancato versamento)
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota
di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla
all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la
quota si riferisce. Qualora il versamento non sia stato
effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente
cessionario può richiedere al prefetto di promuovere
i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il versamento
non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti
necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario
può esperire azione tanto contro il comune, quanto
contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili
in proprio e solidamente.
Art.32
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti
obblighi e diritti)
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dello
art.16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
assume i seguenti rischi.
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa,
senza diritto a pensione, indennità o altro assegno
di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente
al normale ammortamento del prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto
della quale non sia più consentita la ritenuta della
intera quota ceduta. Il Fondo ha facoltà di adempiere
l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota
o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale
sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta
ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi
in più percepiti dal cessionario. Il Fondo, nel rivalersi
verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida
a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse
al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza
del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.
Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme
pagate per conto del cedente, con gli interessi, mediante
il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo
stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art.45.
Art.35
(Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca
una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua
ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione
sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere
il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso
la differenza con i relativi interessi è ricuperata
dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante
corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva
la facoltà di cui all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute
e non versate)
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario
ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal
debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore
dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato
il mutuo. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute
che, per effetto della prestata garanzia, debba versare
allo istituto cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la
cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio
indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo
alla data in cui si è verificato il fatto che ha
determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia
pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del
mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data.
In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere
dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà
di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario,
anche oltre il limite del quinto o fino al massimo di un
terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni
verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o
nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta
di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non
può eccedere la metà dello stipendio o salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di cessione)
Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una
cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro
anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio,
il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento
dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di
ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora
scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse
pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento,
calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato
il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio
di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art.
27, in relazione all'entità della somma pagata in
anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli
effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia,
il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto
alla fine del mese in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano
trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata
per un quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della
cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata
consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione,
nel qual caso può esserne contratta una nuova purché
sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.
Qualora la precedente cessione non sia estinta, può
esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini
previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro
istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli
articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della
nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità,
all'estinzione della cessione in corso. Anche prima che
siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale,
può essere contratta la cessione decennale, quando
questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo
di estinguere la precedente cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente)
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è
dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata
oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il
mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque
patto in contrario. Il fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia
a norma del terzo comma dell'art.38. Il mutuante deve pagare
al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente
al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo
mutuo. L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo
dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento
del prestito sono subordinati alla condizione che lo istituto
mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.
Art.43
(Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui
trattamenti di quiescenza)
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta
la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto
sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente,
che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione
stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da
istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse
iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro,
in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di
regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere
non può eccedere il quinto della pensione o assegno
continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché
ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente,
dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità
o di capitale assicurato a carico dell'amministrazione o
di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma
è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo
debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente
comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al
debitore gli sconti contemplati nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre
gli assegni di quiescenza)
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione
dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo
equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire
una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale
dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta,
in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
TITOLO III - DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI
IMPIEGATI E SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO
Art.51
(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre
prestiti)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate
nell'art. i e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre
prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art.
6.
Art.52
(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti
collettivi di lavoro)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate
nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato
a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in
base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione
di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto
per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti
a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio
o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel
caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel
caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio
utile per l'indennità di anzianità.
Art.53
(Istituti autorizzati a concedere prestiti)
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed
ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti
indicati nell'art.15.
Art.54
(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie)
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite
a norma del presente titolo devono avere la garanzia della
assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od
altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi
in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario
o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente,
non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il
ricupero dei residuo credito. Non è consentito prestare
garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte
di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione,
di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti
autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo
non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego
dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni e delle società di assicurazione.
Art.57
(Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello
Stato non aventi assegni fissi e continuativi)
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese,
in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato
ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno
fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta
da società mutue cooperative di credito o di consumo
costituite nella rispettiva categoria.
TITOLO IV - DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI
E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI
ED ECONOMICI NONCHE’ LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A
PRESTITI NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle deleghe)
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche
amministrazioni indicate nell'art.1 hanno facoltà
di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio
o salario o della pensione, per il pagamento delle quote
del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari
od economici costruiti dagli enti o dalle società
di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni
sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio
decreto 28 aprile 1938, n.1165. La delegazione sullo stipendio
o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del
debito. La delegazione può essere fatta a favore
degli istituti finanziatori e degli enti o società
mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione
per il pagamento del prezzo dell'alloggio.
TITOLO V - DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI,
PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto)
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione
di quote di stipendio o di salario se non da parte di un
solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e
cessioni)
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione,
fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.5,
non può essere fatta se non limitatamente alla differenza
tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto
delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo
una cessione perfezionata e debitamente notificata, non
si può sequestrare o pignorare se non la differenza
fra la metà dello stipendio o salario valutati al
netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti
di cui all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e
delegazioni)
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione
sullo stipendio, salario o pensione a norma dello art.58
e la ritenuta a norma dell'art.60 sono consentite soltanto
sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario
o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente
vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non
si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli
61 e 62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri
e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale
differenza fra la metà dello stipendio, salario o
pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della
delegazione o ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione)
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può
superarsi il limite della metà dello stipendio o
salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato
o il salariato dipende ne riconosca la necessità
e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è
dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.
NOTA AL TITOLO V
Con l'art.68 del menzionato titolo V è stabilito:
1. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti,
la cessione può essere fatta entro il limite della
differenza tra i due quinti dello stipendio o salario, valutati
al netto delle ritenute, e la quota colpita da sequestri
o pignoramenti e fermo restando il limite previsto dall'art.5
del medesimo Decreto.
2. Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e
debitamente notificata, il sequestro o pignoramento può
essere ordinato entro il limite della differenza tra la
metà dello stipendio o salario, valutati al netto
delle ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti
previsti dall'art.2 del medesimo Decreto.
3. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti,
la delegazione di cui all'art.68 e la ritenuta di cui all'art.60
del medesimo Decreto 180/50 (fino alla metà dello
stipendio, salario o pensione per il pagamento delle quote
del prezzo o della pigione afferenti agli alloggi popolari
od economici specificati negli stessi artt.58 e 60) sono
consentite soltanto entro la differenza tra la metà
dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di
ritenute, e le somme precedentemente vincolate. Tale limitazione
non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt.61
e 62 del Decreto medesimo (casi di morosità di soci
di cooperative edilizie verso la Cassa DD. e PP. e altri
casi analoghi verso alcune altre Amministrazioni dello Stato).
4. Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute
di cui al paragrafo precedente, i sequestri o pignoramenti
non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la
metà dello stipendio, salario o pensione, valutati
al netto di ritenute, e l'importo della delegazione o ritenuta.
5. Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non
può superarsi il limite della metà dello stipendio
o salario se non con l'assenso dell'Amministrazione dalla
quale si dipende che ne deve riconoscere la necessità.
Per i pensionati l'assenso è dato dall'Amministrazione
alla quale fa carico la pensione.